Regolamento›Titolo III
Art. 17
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In vigore dal 11 ott 2013
Materiali da costruzione
1. In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-17