Art. 17 · Materiali da costruzione
RegolamentoTitolo III

Art. 17

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Materiali da costruzione

In vigore dal 11 ott 2013
Materiali da costruzione 1. In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l'ambiente.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2013-01-28;107#art-r-17