Art. 9 · Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Art. 9

9 / 10

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

In vigore dal 22 mar 2013
1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2013-01-10;20#art-9