Art. 2
2 / 10Campo di applicazione
In vigore dal 22 mar 2013
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformità allo stesso.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2013-01-10;20#art-2