Capo II
Art. 6
6 / 10Formazione del revisore inattivo
In vigore dal 7 mar 2013
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale.
2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-01-08;16#art-6