Capo I
Art. 3
3 / 10Iscrizione nella Sezione inattivi
In vigore dal 7 mar 2013
1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all' - comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.
2. Sono altresì iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di cui al precedente comma 1 lettera b).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Storico versioni
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