Art. 8 · Domande di autorizzazione
Capo II

Art. 8

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Domande di autorizzazione

In vigore dal 19 mar 2013
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all' della legge è presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all', comma 2, della legge: a) estremi di iscrizione nel registro; b) tipo di materiali oggetto dell'operazione, con estremi di riferimento alla lista di cui all' della legge ed eventualmente all'elenco di cui all', comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente; c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione; d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito; e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione; g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all', comma 3, lettera c), della legge. 2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni e limitazioni. 3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all', comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA. 5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all', comma 5-bis, della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. 6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) società estere che partecipano al programma; c) descrizione del programma; d) Paesi partecipanti al programma. 7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all' è considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
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