Art. 23 · Organizzazione
Titolo II

Art. 23

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Organizzazione

In vigore dal 19 mar 2013
1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
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