Art. 21 · Autorità nazionale - UAMA
Capo II

Art. 21

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Autorità nazionale - UAMA

In vigore dal 19 mar 2013
1. L'Autorità nazionale - UAMA: a) esercita le competenze previste dalla legge, rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli; b) provvede agli adempimenti di competenza, di cui agli articoli 10-sexies, comma 7, e 15, della legge; c) adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo; d) è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa; e) conclude accordi, per le attività di istituto, anche ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; f) esercita attività di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20-ter della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari; g) se nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo riscontra irregolarità relative agli obblighi previsti dalla legge, procede ai sensi dell'articolo 25-bis della legge; h) irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis, commi 1, 2 e 4 della legge, nonché, nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie; la sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-bis è irrogata dal Ministro della difesa con le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorità nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attività di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-bis della legge.
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