Art. 2 · Definizioni
Titolo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 19 mar 2013
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni; b) «materiali»: i materiali di armamento di cui all' della legge; c) «elenco»: l'elenco dei materiali di armamento di cui all', comma 3, della legge; d) «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui all' della legge; e) «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché i soggetti che effettuano le transazioni bancarie di cui all' della legge; f) «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di cui all' e all', commi 5 e 7, della legge; prestazione o cessione di servizi di cui all', comma 6, all', comma 5, lettera a), e all', comma 2, lettera b), della legge; g) «comitato»: il comitato consultivo di cui all' della legge; h) «Autorità nazionale - UAMA»: l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 7-bis della legge.
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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2013-01-07;19#art-2