Art. 19 · Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
Capo II

Art. 19

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Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 19 mar 2013
Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze 1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all' della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; c) modalità di regolamento finanziario; d) Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi; e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all', comma 8, e agli della legge; g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, lettera f), secondo modalità stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati: a) modalità di esecuzione della transazione richiesta; b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.
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