Art. 17 · Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali
Capo II

Art. 17

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Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali

In vigore dal 19 mar 2013
Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare: a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall', comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge; b) i programmi intergovernativi o industriali di cui all', comma 1, della legge. 2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi. 3. L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, è valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti. 4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all', comma 1, della legge. 5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all', comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.
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