Capo II
Art. 13
13 / 28Autorizzazione all'intermediazione
In vigore dal 19 mar 2013
1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare:
a) Paese di destinazione;
b) Paese di spedizione;
c) identificazione del destinatario e del mittente (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
d) estremi di iscrizione nel registro;
e) tipo dei materiali di cui all' della legge e voce doganale corrispondente;
f) classifica di segretezza del materiale;
g) modalità di regolamento finanziario;
h) certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all', comma 3, lettera c), della legge;
i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;
l) ammontare dei compensi di intermediazione;
m) valore del contratto;
n) quantità dei materiali con relativa unità di misura;
o) licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente;
p) estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all' della legge.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Storico versioni
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