Art. 13 · Autorizzazione all'intermediazione
Capo II

Art. 13

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Autorizzazione all'intermediazione

In vigore dal 19 mar 2013
1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare: a) Paese di destinazione; b) Paese di spedizione; c) identificazione del destinatario e del mittente (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); d) estremi di iscrizione nel registro; e) tipo dei materiali di cui all' della legge e voce doganale corrispondente; f) classifica di segretezza del materiale; g) modalità di regolamento finanziario; h) certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all', comma 3, lettera c), della legge; i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; l) ammontare dei compensi di intermediazione; m) valore del contratto; n) quantità dei materiali con relativa unità di misura; o) licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente; p) estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all' della legge. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
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