Art. 5 · Dimissioni dall'incarico di revisione legale
Capo III

Art. 5

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Dimissioni dall'incarico di revisione legale

In vigore dal 7 mar 2013
1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile; e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorchè non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo; f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. 4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.
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