Art. 4
4 / 5Modalità di svolgimento delle elezioni
In vigore dal 14 mar 2013
1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti seggi, destinati rispettivamente all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all' e all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'.
2. Con la comunicazione di cui all', comma 1, si provvede inoltre:
a) alla individuazione delle modalità di presentazione delle candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di espressione e conteggio dei voti espressi;
b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali;
c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione di eventuali reclami.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2012-12-20;264#art-4