Art. 4 · Competenze degli organi del Ministero della difesa

Art. 4

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Competenze degli organi del Ministero della difesa

In vigore dal 1 mar 2013
1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'articolo 710 del codice sono così suddivise, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1 lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) la Direzione dei lavori e del demanio: 1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell'ufficio del comune interessato, in conformità alle procedure stabilite dall'articolo 707 del codice; 2) impone i vincoli sulla proprietà privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli nelle vicinanze delle installazioni aeronautiche militari, in applicazione dei criteri stabiliti dall', ed ordina con provvedimento motivato, su richiesta degli organi tecnico-operativi dell'Aeronautica militare, l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea; 3) concede le autorizzazioni di competenza del Ministero della difesa previste dall' del presente regolamento, previa acquisizione del nulla osta tecnico-operativo degli organi tecnico-operativi dell'Aeronautica militare; b) l'Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi tecnico-operativi: 1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli; 2) ordina, con provvedimento motivato, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e, in genere, sulle opere che richiedono maggiore visibilità e l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea e provvede alla verifica dell'efficienza dei segnali stessi; 3) rilascia ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dell'incolumità pubblica il nulla osta tecnico-operativo previsto dalla lettera a) numero 3), tenendo anche conto dei rischi di abbagliamento e dell'impatto elettromagnetico; 4) rende disponibile in consultazione gratuita, anche presso gli aeroporti militari, a richiesta degli interessati, il testo vigente dell'annesso ICAO. 2. Gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli e dall'eliminazione dei pericoli, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), nonché dal collocamento di segnali e dall'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), sono posti a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice.
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