Art. 2 · Sicurezza della navigazione aerea

Art. 2

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Sicurezza della navigazione aerea

In vigore dal 1 mar 2013
1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) rilascia l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volo militare sulle installazioni aeronautiche militari; b) esercita le competenze attribuitegli dalla legge in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle installazioni aeronautiche militari. 2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare si avvale, per l'alta consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei comandi dell'Aeronautica militare e delle strutture dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa competenti per materia.
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