Art. 1
1 / 5Definizioni
In vigore dal 1 mar 2013
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione e, in particolare: l'articolo 707, sesto comma, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo articolo 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa; l'articolo 710, che individua le competenze che il Ministero della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui l'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste, dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le attività che possono costituire pericolo per la navigazione; l'articolo 748, terzo comma, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra cui gli aeromobili militari, è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2006, recante la disciplina delle attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attività di volo;
Visto l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione generale dei lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
Considerata la necessità di sostituire il predetto decreto 20 aprile 2006 per aggiornare l'elenco degli aeroporti militari ivi contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche di cui al citato annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 106, comma 1 lettera o), che prevede che la Direzione dei lavori e del demanio è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi con beni demaniali militari;
Visto il proprio decreto 25 gennaio 2008, recante l'atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare - civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri, Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi, Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia, Istrana, Latina, Luni - Sarzana, Piacenza - San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di Mare, Rivolto, Sigonella, Trapani - Birgi, Varese - Venegono e Viterbo;
b) annesso ICAO: l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, citato in premessa;
c) codice: il codice della navigazione;
d) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari e ogni altra installazione militare permanentemente adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili;
e) recinzione perimetrale: la recinzione che delimita il perimetro delle installazioni aeronautiche militari;
f) superficie di avvicinamento: la «approach surface», così come definita dall'annesso ICAO;
g) superficie di salita al decollo: la «take off climb surface» (T.O.C.S.), così come definita dall'annesso ICAO;
h) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal surface» (O.H.S.), così come definita dall'annesso ICAO;
i) impronta della superficie orizzontale esterna: la proiezione sul terreno della superficie orizzontale esterna;
l) zona di traffico dell'aeroporto: la «aerodrome traffic zone» (A.T.Z.), così come individuata, in conformità alla definizione adottata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita dal Centro informazioni geotopografiche aeronautiche dell'Aeronautica militare.
Storico versioni
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