Art. 2 · Tassa Archivio
Capo II

Art. 2

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Tassa Archivio

In vigore dal 1 apr 2013
1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volontà. La tassa è dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio. 2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli del presente decreto.
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