Art. 2
2 / 5Tariffe
In vigore dal 20 apr 2013
1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall' del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verrà aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno ogni due anni.
2. A copertura dell'attività di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all', già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validità dell'atto amministrativo stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-11-26;267#art-2