Art. 9 · Tenuta dell'elenco

Art. 9

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Tenuta dell'elenco

In vigore dal 17 gen 2013
1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco è pubblico ed è tenuto con tecniche informatiche, è consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-9