Art. 7 · Requisiti professionali

Art. 7

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Requisiti professionali

In vigore dal 17 gen 2013
1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti; b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti. 2. Il possesso dei requisiti professionali è attestato con il curriculum di cui all', comma 2, nonché da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.
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