Art. 12
12 / 13Requisiti e modalità dell'attività formativa
In vigore dal 17 gen 2013
1. L'attività formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge è finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, così da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.
2. L'investimento formativo è assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacità innovativa propri del segretario generale.
3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalità tali da favorirne la più ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.
4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilità numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.
5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalità in presenza o in remoto. Il segretario generale è tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.
6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.
7. Agli eventi formativi è ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli , nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230#art-12