Art. 11 · Cancellazione dall'elenco

Art. 11

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Cancellazione dall'elenco

In vigore dal 17 gen 2013
1. La cancellazione dall'elenco è disposta: a) su richiesta dell'interessato; b) al raggiungimento dei limiti di età corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni; d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati. 2. La divisione può effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti. 3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.
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