Art. 5 · Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

Art. 5

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Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

In vigore dal 20 dic 2012
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».
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