Art. 7
7 / 8Documentazione
In vigore dal 27 dic 2012
1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli di cui all', comma 1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2.
2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-7