Art. 51 · COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE
Allegato ACapo III

Art. 51

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COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE

In vigore dal 12 dic 2012
- COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE 1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della Salute; b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso i SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto il presente accordo, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. 7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all', comma 5, e di cui all', comma 5, prevale la proposta più favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie del presente accordo ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
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