Art. 46 · SOSTITUZIONI
Allegato ACapo III

Art. 46

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SOSTITUZIONI

In vigore dal 12 dic 2012
- SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al professionista, designato dal professionista titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l'ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista comunque disponibile. 2. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di 6 mesi e non è rinnovabile. 3. Nei confronti del professionista supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all' del presente accordo. 4. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare d'incarico spetta il compenso di cui all', comma 1, lettera A) (quota oraria). 5. Al professionista sostituto, che sia già titolare d'incarico, compete il rispettivo trattamento economico già in godimento, derivante dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
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