Allegato A›Capo III
Art. 45
45 / 53RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA
In vigore dal 12 dic 2012
- RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA
1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al professionista che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-45