Allegato A›Capo III
Art. 35
35 / 53INCOMPATIBILITÀ
In vigore dal 12 dic 2012
- INCOMPATIBILITÀ
1. Fermo restando quanto stabilito nell' dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico non può essere conferito al professionista che:
a) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute;
b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo operanti nell'ambito dei porti o aeroporti.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del professionista interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-10-03;202#art-aa-35