Art. 29 · MOBILITÀ
Allegato ACapo II

Art. 29

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MOBILITÀ

In vigore dal 12 dic 2012
- MOBILITÀ 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall' del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato . 3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
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