Allegato A›Capo II
Art. 28
28 / 53RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO
In vigore dal 12 dic 2012
- RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo , il Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la commissione di cui all' del presente accordo, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni.
2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo , emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Storico versioni
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