Art. 5 · Proventi

Art. 5

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Proventi

In vigore dal 10 ott 2012
1. Fatti salvi i casi in cui l'attività di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate sia svolta attraverso la società «Difesa Servizi s.p.a.» o il corrispettivo sia erogato in beni e servizi di valore corrispondente, il licenziatario e il sub-licenziatario versano le somme dovute alla Sezione di Tesoreria dello Stato, competente per territorio, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e rendono la relativa quietanza alle competenti strutture del Ministero della difesa, individuate ai sensi dell', comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2012 Il Ministro della difesa Di Paola p.Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2012 registro n. 6, Difesa, foglio n. 223
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