Art. 4 bis · Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate

Art. 4 bis

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Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate

In vigore dal 15 nov 2023
1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialità della Forza Armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi propri delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento. 2. Alle associazioni di cui al precedente comma è, in ogni caso, vietato l'uso a scopo di profitto delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.
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