Art. 2 · Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate

Art. 2

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Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate

In vigore dal 10 ott 2012
1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto all'uso esclusivo: a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonché di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonché di quelle singole parti di essi che di per sè sono idonee a svolgere la funzione identificativa. 2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse, e in particolare gli allegati da 2 a 6 sono corredati dall'analitica descrizione degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi da essi recati.
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