Art. 6 · Procedimenti arbitrali
Capo II

Art. 6

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Procedimenti arbitrali

In vigore dal 23 ago 2012
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.
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