Art. 33 · Ambito di applicazione
Capo V

Art. 33

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Ambito di applicazione

In vigore dal 23 ago 2012
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-33