Art. 7 · Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio
Capo II

Art. 7

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Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. L'iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, è tenuto a comunicare: a) la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio; b) la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione legale precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo; c) l'indicazione delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; d) le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento. 2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall'iscritto al Ministero dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'avvenuta modifica. 3. Il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio.
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