Art. 18 · Comunicazioni
Capo IV

Art. 18

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Comunicazioni

In vigore dal 13 set 2012
1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro della giustizia Severino Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 362
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