Capo IV
Art. 17
17 / 18Disciplina transitoria tirocinanti
In vigore dal 13 set 2012
1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all', comma 1, del presente Regolamento.
2. Sono altresì iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all', comma 1, del presente Regolamento.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'aggiornamento del registro del tirocinio.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere.
5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno.
6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Storico versioni
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