Capo III
Art. 16
16 / 18Compiuto tirocinio
In vigore dal 13 set 2012
1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.
2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.
3. Se l'attività svolta dal tirocinante non è conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.
Storico versioni
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