Capo III
Art. 12
12 / 18Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale
In vigore dal 13 set 2012
1. Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall' del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale ne dà comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l'impossibilità di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.
2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.
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