Art. 11 · Svolgimento del tirocinio
Capo III

Art. 11

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Svolgimento del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. Il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell'elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico può appartenere ad un'amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma sono a carico del tirocinante. 3. Il soggetto presso il quale è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 5. La relazione di cui al comma 4 è oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione presso i quali è stato svolto il tirocinio ed è trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 («Commissione centrale per i revisori contabili»), anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale è svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza. 6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio. 7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione. 8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione.
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