Capo III
Art. 10
10 / 18Durata e contenuto del tirocinio
In vigore dal 13 set 2012
1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
3. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.
4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.
5. Il tirocinio è assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attività assegnate dal soggetto di cui all' comma 2, lettera d), del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-25;146#art-10