Art. 8 · Svolgimento della prova attitudinale
Capo II

Art. 8

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Svolgimento della prova attitudinale

In vigore dal 13 set 2012
1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie: a) principi di diritto civile e commerciale; b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati; c) principi di diritto tributario; d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali. 2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova orale. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneità o di non idoneità e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di idoneità, viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali.
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