Art. 7 · Prova attitudinale
Capo II

Art. 7

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Prova attitudinale

In vigore dal 13 set 2012
1. La prova attitudinale di cui all', comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali. 2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale. 3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalità previste dal regolamento di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento. 4. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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