Art. 6 · Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea
Capo II

Art. 6

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Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea

In vigore dal 13 set 2012
Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. 3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione: a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente; b) copia del documento di identità.
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