Art. 16 · Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni
Capo III

Art. 16

16 / 17

Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni

In vigore dal 13 set 2012
1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalità indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicità di tali comunicazioni è responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della società di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I revisori e le società di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli , nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli , entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati. 4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-20;145#art-16