Capo III
Art. 12
12 / 17Contenuto informativo del Registro per le società
In vigore dal 13 set 2012
1. Per le società di cui all', comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
d) i riferimenti necessari per contattare la società, l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
i) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
l) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall', comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all', comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-20;145#art-12