Art. 7 · Contributo per l'iscrizione
Capo III

Art. 7

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Contributo per l'iscrizione

In vigore dal 13 set 2012
1. I soggetti di cui all', al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo.
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