Art. 10 · Cancellazione
Capo IV

Art. 10

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Cancellazione

In vigore dal 13 set 2012
1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF; b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci. 2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall', comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro della giustizia Severino Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363
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